Art. 14.
(Norme a favore di autori e traduttori di opere librarie e multimediali e per la promozione dei diritti su opere italiane all'estero).

      1. Gli accantonamenti sul fondo di cui all'articolo 11, comma 6, relativi ad anticipi versati ad autori o a loro aventi causa per diritti d'autore su opere librarie sono detraibili dal reddito delle imprese editoriali interessate purché il fondo medesimo non superi in ciascun anno il 90 per cento dell'ammontare residuo di detti anticipi.
      2. I redditi derivanti da cessioni all'estero di diritti d'autore su opere librarie e multimediali italiane concorrono a formare il reddito delle imprese editoriali nella misura ridotta del 50 per cento.